Si informano le SS.LL. in indirizzo che, così come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento interno e precisato in più occasioni, è fatto assoluto divieto ai tutor di svolgere in parte o totalmente gli elaborati finali assegnati dalla commissione d’esame: le attività di preparazione agli Esami di Stato 2020-21 non sono assolutamente volte a questo scopo. I tutor avranno cura di guidare i singoli studenti (o il gruppo classe nel caso di lezioni di gruppo) nel prendere dimestichezza con gli argomenti oggetto della prova, esattamente come in vista di una consueta verifica in classe.
Esempio 1: nell’elaborato finale di Matematica occorre calcolare una derivata prima. Lo studente può chiedere al tutor di esercitarsi nel procedimento di tale argomento per acquisire una maggiore capacità nello svolgimento dell’esercizio. Non può chiedere al tutor di svolgere al suo posto l’esercizio del compito, né di controllare che l’esercizio sia stato svolto correttamente (cioè farselo correggere).
Esempio 2: nell’elaborato finale di Italiano viene chiesto di analizzare un determinato testo, sia esso poetico o in prosa. Lo studente può chiedere al tutor di aiutarlo ad acquisire capacità analitiche e critiche volte a restituire una buona analisi testuale, di ripetere figure retoriche e stilistiche, di approfondire il pensiero e le opere di un determinato autore e di verificare che l’ortografia e la sintassi siano accettabili. Il tutor non può svolgere l’elaborato al posto dello studente, né aggiungere concetti o intervenire sul lavoro in maniera onerosa, limitandosi a dare consigli tecnico-pratici e a organizzare le proprie lezioni affinché siano utili allo svolgimento dell’elaborato.
Si ricorda che Student Helper non è mai venuto meno all’etica professionale che caratterizza il ruolo dell’insegnante e che la propria mission è quella di porsi in continuità con il mondo della scuola, con lo scopo comune di promuovere la cultura e consentire agli studenti di migliorare se stessi, offrendo loro un percorso ad personam volto ad incoraggiarli e renderli consapevoli di sé (valori che, del resto, sono precisati già nel nome dello studio). Non è mai successo che siano stati elaborati su commissione compiti in classe, tesi di laurea, tesine o che i tutor abbiano assistito gli studenti in occasione di prove ufficiali, finanche verifiche di routine.
A tal scopo, si ricorda a tutti che la Legge del 19 aprile 1925, n. 475 contenente norme in materia di “Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”, all’art. 1, sanziona penalmente la condotta di chiunque “in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, […] presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri”. A ciò, ovviamente, si aggiunge il buonsenso che caratterizza chiunque faccia parte dello studio.
Si ringrazia per la collaborazione e si invitano tutti al rispetto delle regole.
Il Rappresentante legale
dott. Gianluigi Caruso
Firma autografa omessa